Guida pratica su come ottenere il codice CIN per affitti brevi (2024)

In sintesi, cosa cambia con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi in Italia?

  • Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è stato introdotto per rimpiazzare il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.
  • Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del locatore contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza.
  • Il Codice CIN si applica agli immobili destinati ad affitti brevi, coinvolgendo tutte le tipologie di locazioni turistiche, strutture ricettive alberghiere e extralberghiere, comprese CAV (case vacanze e appartamenti turistici).
  • Sorge l’obbligo di esporre il Codice CIN all’esterno della struttura e su ogni annuncio online, sia su portali dedicati che su qualsiasi sito web dove la struttura viene pubblicizzata.


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Il 2024 ha inaugurato una serie di nuovi adempimenti normativi, emanati attraverso il D.L. 18 dicembre 2023 n. 145, comunemente conosciuto come decreto Anticipi. Tra le novità più rilevanti, spiccano l’introduzione della cedolare secca al 26% per coloro che gestiscono più di un immobile, l’implementazione di norme di sicurezza più stringenti per gli affitti brevi e infine, l’obbligo di ottenere il Codice CIN, introducendo, di fatto, nuovi doveri e sanzioni.

A chi è rivolto questo articolo? A tutti quei proprietari, gestori di strutture ricettive e property manager di affitti brevi che si interrogano sulla tempistica dell’obbligatorietà del Codice CIN e sui suoi impatti sulle loro attività. In questa guida, ci proponiamo di dissipare dubbi, approfondendo il concetto di Codice Identificativo Nazionale, illustrando la sua utilità, spiegando come ottenerlo, delineando i nuovi obblighi di legge per gli affitti brevi e le sanzioni in caso di mancata conformità.

Che cos’è il codice CIN

Prima di tutto, diamo una definizione del codice CIN. Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico, affitti brevi, alberghi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (b&b, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia. Viene assegnato dal Ministero del Turismo dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile.

La novità più significativa è rappresentata dalla registrazione dei dati relativi a tali strutture in una Banca Dati Nazionale. Tale iniziativa mira a garantire una maggiore tracciabilità e controllo, contribuendo così a una gestione più efficace e trasparente nel settore degli affitti brevi e delle strutture ricettive.

Da quando sarà obbligatorio il codice CIN?

Secondo la formale comunicazione del Ministero del Turismo, come indicato sul proprio sito ufficiale, attualmente l’obbligo del Codice CIN è vincolato a un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso che confermerà l’operatività della Banca Dati Nazionale e del portale telematico del MITUR per l’assegnazione del CIN. È importante notare che questo avviso non riguarda solo il rilascio del codice CIN, ma anche le nuove norme sulla sicurezza degli affitti brevi previste per il 2024.

Il processo di allineamento della banca dati nazionale è attualmente in corso, ma aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili nuove indicazioni e chiarimenti da parte del Ministero sul portale del MITUR.

Naturalmente, è consigliabile adeguarsi alle nuove regolamentazioni il prima possibile, ma la data effettiva di entrata in vigore è legata alla piena operatività della nuova banca dati nazionale.

Qual è la differenza tra codice CIN e codice CIR? A cosa serve

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entra in vigore in sostituzione del precedente Codice Identificativo Regionale (CIR), mantenendo la stessa formalità. Il Codice CIN ha lo scopo di ufficializzare l’inizio dell’attività presso il comune competente, garantendo la piena adesione agli obblighi previsti dalla legge.

La differenza principale risiede nel fatto che il nuovo Codice CIN non solo sostituirà i vecchi Codici CIR, ma contribuirà anche a popolare una Banca Dati Nazionale contenente informazioni su tutte le proprietà e strutture ricettive turistiche in Italia.

Ogni regione è responsabile di generare il Codice CIN, aggiungendo un prefisso alfanumerico al vecchio Codice CIR, fornito direttamente dal Ministero del Turismo. Pertanto, per le 20 regioni che già prevedevano l’uso del vecchio Codice CIR, sarà necessario procedere alla ricodificazione dall’entrata in vigore entro 30 giorni per i codici già assegnati e entro 7 giorni per quelli nuovi da assegnare. Questa operazione è fondamentale per garantire la corretta transizione al nuovo sistema e la conformità alle disposizioni normative in vigore.

Chi deve avere il codice CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è necessario per le seguenti categorie di immobili e strutture:

  • Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • Locazioni brevi di immobili
  • Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere

Come ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN)? Ecco quali sono i requisiti necessari

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura online automatizzata del Ministero del Turismo. Di seguito sono indicati i passaggi chiave e i requisiti specifici:

  • Richiesta online: il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale del Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato.
  • Documenti necessari per richiedere il CIN: 
    • Per i soggetti privati non imprenditoriali, è obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile.
    • Per le attività imprenditoriali, oltre ai documenti con i dati catastali, è richiesto l’allegato che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.

In sintesi, il titolare delle proprietà o delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, deve formulare una richiesta specifica al Ministero del Turismo. I documenti necessari per la richiesta variano in base alla natura dell’attività, distinguendo tra soggetti privati e imprenditoriali. Nel caso di attività imprenditoriali, è cruciale fornire anche la documentazione relativa ai requisiti di sicurezza aggiornati.

A chi comunicare il codice CIN e quali obblighi hanno i locatori?

Il codice CIN non deve essere comunicato, ma bensì esposto. L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali online. Le disposizioni sono le seguenti:

  • All’esterno della struttura: il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura
  • In tutti gli annunci online: il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online OTA (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione online.

Sanzioni previste per mancato possesso del codice CIN

Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano in base alla tipologia di violazione.

Nel caso in cui la struttura venga pubblicizzata o locato l’immobile senza il regolare possesso del Codice CIN, si applicheranno sanzioni pecuniarie significative, che variano da 800 € a 8.000 €.

La mancata esposizione del Codice CIN all’esterno della struttura o in ogni annuncio online su portali e siti web può comportare multe da 500 € a 5.000 €. Questa disposizione mira a garantire che gli ospiti siano informati in modo trasparente e completo sull’identità e la regolarità della struttura durante la fase di ricerca e prenotazione online.

Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, la mancata conformità a tali normative può comportare sanzioni che vanno da 600 € a 6.000 € per ogni violazione accertata.

Infine, in aggiunta a queste novità del Decreto Anticipi troviamo una novità per quanto riguarda la SCIA. Difatti, la mancata comunicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) può essere sanzionata con importi che variano da 200 € a 10.000 €.

Possiamo dire che, nel complesso, l’introduzione di sanzioni più salate, non soltanto sottolineano l’importanza di seguire le procedure amministrative richieste per evitare di pagare queste cifre esorbitanti, ma vogliono contribuire a garantire la regolarità e la trasparenza nel settore degli affitti brevi e delle strutture ricettive in Italia che ancora si sta facendo tanta fatica a regolarizzare.

Quale ente verifica la regolarità e applicazione della nuova normativa codice CIN?

La regolarità e il rispetto delle normative relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) saranno oggetto di verifica e controllo da parte dei comuni e delle autorità locali di polizia. Questi enti saranno responsabili di monitorare e assicurarsi che le strutture ricettive e gli affitti brevi operino conformemente alle disposizioni normative.

I controlli si estenderanno sia alle eventuali violazioni riguardanti il Codice CIN, come la mancata esposizione o la mancata richiesta, sia alla corretta comunicazione della SCIA. In caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La riscossione delle sanzioni sarà gestita dai municipi nei quali sono ubicati gli immobili o le strutture coinvolte. Le somme raccolte saranno poi destinare alle casse comunali, contribuendo a finanziare attività e interventi mirati al potenziamento del turismo locale e al miglioramento dei servizi pubblici a beneficio della comunità locale.

Questo meccanismo incentiva il rispetto delle norme e assicura che le risorse derivanti dalle sanzioni siano reinvestite per il bene della collettività e per favorire lo sviluppo sostenibile del settore turistico a livello locale.

Requisiti di sicurezza per gli affitti brevi 2024 tra i nuovi obblighi di legge

Tra i nuovi obblighi di legge per gli affitti brevi sia gestiti in forma imprenditoriale che non, si rende necessario rispettare ulteriori requisiti di sicurezza. In particolare, le attività imprenditoriali e non imprenditoriali che si occupano di affitti brevi e affitti turistici devono conformarsi a criteri specifici, tra cui:

  • Dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio: è obbligatorio garantire che i dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio siano funzionanti.
  • Estintori accessibili e ben visibili: devono essere presenti estintori accessibili e ben visibili, situati nelle zone dell’immobile a più alto rischio. Inoltre, è richiesto almeno un estintore per ogni piano e uno ogni 200 mq dell’immobile.

Tuttavia, è importante notare che l’articolo 13 ter della legge 191 del 2023 non si limita a quelle gestite in forma imprenditoriale, ma menziona “in ogni caso” che tutte le unità immobiliari devono essere munite di tali dispositivi. Quindi, anche i privati che affittano per brevi periodi, non necessariamente in forma imprenditoriale, devono provvedere a dotare i loro immobili dei dispositivi di sicurezza richiesti, ad eccezione della certificazione degli impianti.

Riflessioni finali sul nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN)

In conclusione, l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) nel contesto degli affitti brevi rappresenta una pietra miliare nel settore delle strutture ricettive in Italia. Questa innovazione, derivante dal decreto Anticipi, non solo sostituisce il precedente Codice Identificativo Regionale (CIR) ma promuove una gestione più trasparente e controllata.

Il processo di ottenimento del CIN, gestito attraverso una procedura online automatizzata, richiede il rispetto di specifici requisiti documentali, differenziati tra locatori privati e imprenditoriali. La corretta esposizione del codice, sia all’esterno della struttura che in ogni annuncio online, è imperativa per garantire la conformità normativa.

Le sanzioni previste per le violazioni del CIN, che variano in base alla natura dell’infrazione, sottolineano l’importanza del rispetto di queste nuove disposizioni. Il controllo e la verifica da parte dei comuni e delle autorità locali assicurano l’aderenza alle normative, con le sanzioni raccolte che contribuiranno a potenziare attività turistiche e servizi pubblici a livello locale.

Inoltre, gli ulteriori requisiti di sicurezza richiesti per le attività imprenditoriali, come dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio e la presenza di estintori, consolidano l’impegno per un ambiente sicuro e conforme alle normative.

In definitiva, il rispetto del Codice Identificativo Nazionale, oltre a rappresentare una necessità legale, costituisce anche una pratica responsabile e attenta alla sicurezza, creando le basi per una gestione efficiente, trasparente e orientata allo sviluppo sostenibile nel mondo degli affitti brevi e delle strutture ricettive in Italia.


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Mostra Commenti (6)
  1. Buongiorno
    La normativa relativa ai sistemi di sicurezza è già obbligatoria? È prevista una tempistica per l’adeguamento?
    Grazie mille
    Giovanna

    1. Ciao Tiziana,
      Ti consigliamo vivamente di contattare l’ufficio comunale o regionale della zona dove si trova la tua struttura per ottenere informazioni specifiche sulle procedure relative alla tua situazione. Gli uffici locali possono fornirti dettagli aggiornati e pertinenti a livello locale, inclusi i link utili dove fare richieste specifiche.

      Grazie per leggere il nostro blog!

  2. Buonasera
    Vorrei chiarirmi un dubbio. In questo articolo si parla di obbligo per chi affitta in forma imprenditoriale di dotare le case di estintori, rilevatori gas e monossido di carbonio e avere a norma gli impianti Però in altri articoli leggo che anche i privati che affittano per brevi periodi (non in forma imprenditoriale) debbano dotarsi dei suddetti dispositivi (ad esclusione della certificazione degli impianti). Anche nel modo in cui è indicato nella legge, risulta ambiguo (art 13 ter legge 191 2023). Potreste cortesemente darmi delle delucidazioni? Grazie, Alessio

    1. Ciao Alessio,

      Capisco il tuo dubbio e cercherò di darti delle delucidazioni, ma, prima di tutto, vorrei consigliarti di consultare professionisti legali e fiscali specializzati in affitti brevi per ottenere informazioni specifiche sul tuo caso.

      L’articolo 13 ter della legge 191 del 2023 stabilisce requisiti di sicurezza per le unità immobiliari ad uso abitativo soggette a locazione, sia per fini turistici che per altre finalità, gestite nelle forme imprenditoriali. Questo significa che le unità gestite in forma imprenditoriale devono essere dotate di dispositivi di sicurezza come rilevatori di gas, monossido di carbonio ed estintori conformi alla normativa vigente.

      Tuttavia, è importante sottolineare che la legge si applica “in ogni caso”, il che significa che tutte le unità immobiliari soggette a locazione devono essere munite di tali dispositivi di sicurezza. Questo include anche i privati che affittano per brevi periodi, anche se non in forma imprenditoriale. L’unica eccezione riguarda la certificazione degli impianti.

      Anche se la formulazione della legge potrebbe risultare ambigua su questo punto, è evidente che l’obbligo di sicurezza riguarda tutte le unità immobiliari soggette a locazione, indipendentemente dal tipo di gestione. Abbiamo modificato l’articolo in modo che questo punto sia più chiaro.

      Ti ringrazio per il tuo feedback e spero che queste informazioni ti siano utili.

      Continua a seguire il nostro blog per restare aggiornato su tutte le novità affitti brevi!

  3. Ti ringrazio per le delucidazioni. Quindi oltre installare i dispositivi per fumi e gas, la legge impone di posizionare per ogni piano di casa (a prescindere dalla superficie) estintori di ben 6 chili, manco fossero dei supermercati o uffici. Potrebbero andar bene anche quelli da 2 kg, più discreti e ugualmente efficiente, ma non vengono contemplati. Di nuovo grazie. Alessio

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